1. COSTITUZIONE
  2. SCOPI
  3. ATTIVITÀ ISTITUZIONALI E CONNESSE
  4. SOCI ORDINARI
  5. ACQUISTO E PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
  6. ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
  7. ASSEMBLEA DEI SOCI
  8. ASSEMBLEA ORDINARIA
  9. ASSEMBLEA STRAORDINARIA
  10. CONSIGLIO DIRETTIVO
  11. IL SEGRETARIO E IL TESORIERE
  12. IL PRESIDENTE
  13. COMITATO SCIENTIFICO
  14. ENTRATE E PATRIMONIO
  15. ESERCIZIO FINANZIARIO
  16. CLAUSOLA DI RINVIO
  17. NORMA TRANSITORIA

 

ART. 1 – (COSTITUZIONE)

1. È costituita un’Associazione denominata “Massadotta” con sede in Massa Marittima (GR), via Corridoni 11.
2. L’Associazione non ha scopo di lucro.
3. L’Associazione ha l’obbligo di usare, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo “ONLUS”.
4. L’Associazione ha durata illimitata.

ART. 2 – (SCOPI)

1. L’Associazione persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale e promuove lo sviluppo delle comunità locali di riferimento mediante un più alto livello di tutela della salute intesa come stato di completo benessere fisico, mentale e sociale.
2. A tali fini, libera da ingerenze e condizionamenti esterni, essa interviene nei seguenti settori: assistenza sanitaria, assistenza sociale, assistenza socio-sanitaria.
3. L’Associazione ispira la propria attività ai principi di solidarietà della Libera Muratoria e agisce nel rispetto della legalità e con trasparenza, utilizzando le modalità e gli strumenti più idonei a garantire efficienza, economicità e qualità nelle proprie azioni.

ART. 3 – (ATTIVITÀ ISTITUZIONALI E CONNESSE)

1. Per il raggiungimento dei suoi scopi, l’Associazione potrà svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle istituzionali, in quanto strumentali alle stesse, purché non incompatibili con la sua natura e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.
2. In via esemplificativa e non esaustiva, potrà svolgere le seguenti attività:

  • assistenza sanitaria ambulatoriale, in particolare in ambito odontoiatrico e oftalmologico;
  • ascolto e valutazione dei bisogni di coloro che presentano problemi di disagio economico, sociale, giuridico e ambientale;
  • promozione della salute e di stili di vita sani e di iniziative di educazione alla salute;
  • promozione e organizzazione di iniziative di ricerca e studio, di conferenze e dibattiti, di pubblicazioni e in genere di manifestazioni culturali ritenute idonee per il conseguimento degli scopi istituzionali.

3. Le attività corrispondenti ai fini statutari potranno essere svolte con la collaborazione di esperti dotati di elevata qualificazione scientifica o professionale nei settori di cui al co. 2 dell’art. 2

ART. 4 – (SOCI ORDINARI)

1. Possono essere soci dell’Associazione tutti coloro (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto.
2. Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo. La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.
3. Possono essere soci anche gli enti pubblici e privati sempre che non abbiano interessi o finalità in contrasto con quelli dell’Associazione.
4. Tutti i soci hanno diritto di:

  • frequentare la sede sociale e tutti gli altri luoghi dove vengono esercitate le attività dell’Associazione;
  • partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
  • partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;
  • godere dell’elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi direttivi dell’Associazione.

5. Gli enti di cui al precedente co. 3 partecipano nella persona di un loro rappresentante.
6. L’Associazione si impegna a garantire la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, senza prevedere alcun tipo di discriminazione o privilegio fra gli associati.
7. Gli associati hanno l’obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli organi dell’Associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.
8. L’elenco dei soci risulterà da apposito libro tenuto a cura del Segretario del Consiglio Direttivo.

ART. 5 – (ACQUISTO E PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO)

1. L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell’aspirante socio.
2. La qualità di socio si perde – oltre che per decesso – per dimissioni, decadenza o espulsione.
3. Le dimissioni, da presentare in forma scritta, dovranno essere indirizzate al Consiglio Direttivo, senza necessità di motivazione e non comportano accettazione; esse hanno effetto dalla data di spedizione e non liberano dall’obbligo del versamento della quota associativa annuale per l’anno solare in corso.
4. La decadenza è accertata dal Consiglio Direttivo qualora un socio perda la propria capacità di agire (art. 2 c.c.).
5. La decadenza viene inoltre pronunciata nei confronti del socio ordinario che si sia reso moroso nell’adempimento dei propri oneri finanziari deliberati dagli organi dell’Associazione. La decadenza può essere revocata non appena venute a cessare le cause che l’hanno motivata.
6. L’espulsione viene pronunciata e motivata dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice di voti per ogni causa riguardante il comportamento e la figura morale del socio.
7. Contro il provvedimento di espulsione può essere proposto ricorso all’Assemblea dei Soci entro trenta giorni dalla notificazione dell’espulsione da parte del Consiglio Direttivo resa nota all’interessato mediante lettera raccomandata A/R.
8. In nessun caso, la perdita della qualità di socio darà il diritto di ottenere il proporzionale rimborso di quote o contributi eventualmente già versati, né darà alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

ART. 6 – (ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE)

1. Sono organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea dei Soci;
  • il Presidente;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Comitato scientifico.

2. Le cariche sono gratuite salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate.

ART. 7 – (ASSEMBLEA DEI SOCI)

1. L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione; possono parteciparvi, con diritto di voto, i soci ordinari in regola con il versamento di ogni quota o contributo dovuto e con anzianità di iscrizione non inferiore a giorni 15 (quindici) rispetto alla data di riunione dell’Assemblea.
2. L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un quinto dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.
3. La convocazione dell’Assemblea deve essere effettuata almeno 20 (venti) giorni prima della data della riunione mediante invio a mezzo e-mail a ogni singolo socio dell’avviso di convocazione e pubblicazione dello stesso sulla home page del sito web dell’Associazione, nonché mediante affissione dell’avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora e il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno.
4. Ogni socio ha un voto in Assemblea. I soci possono farsi sostituire o rappresentare con delega scritta da altro socio. Ogni socio non può essere delegato al voto da più di altri 4 (quattro) soci.
5. L’Assemblea si riunisce nella sede sociale o nel diverso luogo indicato nell’avviso di convocazione.
6. L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, nell’ordine dal Vice-Presidente più anziano, dall’altro Vice-Presidente, dal Consigliere più anziano.
7. Il Presidente dell’Assemblea nomina, se necessario, tre scrutatori.
8. Il Presidente constata la regolarità dell’Assemblea nonché il diritto di intervento e di voto dei singoli soci. Delle riunioni dell’Assemblea si redige verbale, a cura del Segretario, debitamente firmato dal Presidente e dal Segretario stesso ed eventualmente dagli scrutatori, qualora si siano svolte delle votazioni.
9. Le delibere assembleari saranno rese note a tutti i soci con le stesse modalità previste per l’avviso di convocazione dell’Assemblea.

ART. 8 – (ASSEMBLEA ORDINARIA)

1. L’Assemblea ordinaria si costituisce validamente quando interviene, in prima convocazione, almeno la metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti; essa delibera sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza dei soci presenti.
2. L’Assemblea ordinaria:

  • approva il bilancio;
  • nomina i membri del Consiglio Direttivo e i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
  • approva e modifica, se esistente, il Regolamento interno di funzionamento dell’Associazione;
  • delibera su ogni argomento attinente alla gestione ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo e su quant’altro a essa demandato per legge o per Statuto;
  • provvede alla fissazione delle quote associative annuali.

ART. 9 – (ASSEMBLEA STRAORDINARIA)

1. L’Assemblea straordinaria si costituisce validamente in prima e seconda convocazione quando intervengono almeno i tre quarti dei soci e delibera con la maggioranza assoluta dei presenti:

  • sulle modifiche dell’Atto costitutivo e dello Statuto;
  • su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

L’Assemblea straordinaria validamente costituita delibera, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, sullo scioglimento anticipato dell’Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

ART. 10 – (CONSIGLIO DIRETTIVO)

1. Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo e gestionale dell’Associazione ed è eletto dall’Assemblea ogni 4 anni. Esso è composto da un minimo di cinque a un massimo di undici membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. I membri del Consiglio sono liberamente rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti. Nella prima riunione che seguirà la sua elezione, il Consiglio Direttivo elegge a maggioranza il Presidente e due Vice-Presidenti. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell’Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo. Il Presidente nomina un Segretario e un Tesoriere tra i membri del Consiglio Direttivo.
2. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l’Amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

  • le decisioni inerenti alle spese ordinarie e straordinarie per la gestione dell’Associazione;
  • le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali e complementari da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione;
  • le decisioni inerenti al coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l’Associazione;
  • la redazione annuale del bilancio a cura del Tesoriere da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio;
  • la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all’Assemblea;
  • la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
  • la fissazione delle quote sociali;
  • la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
  • la redazione e l’approvazione del Regolamento interno di funzionamento dell’Associazione e le modifiche allo stesso nonché le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell’Assemblea;
  • la delibera sull’ammissione di nuovi soci;
  • ogni funzione che lo Statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.

3. Il Presidente e, in caso di assenza o di impedimento di quest’ultimo, i Vice-Presidenti curano l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
4. Nessun compenso è dovuto ai consiglieri per l’attività svolta, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e, in sua assenza, nell’ordine, dal Vice-Presidente più anziano tra i presenti, dal consigliere più anziano.
6. Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto, su apposito libro, il verbale sottoscritto da chi presiede la riunione e dal Segretario.
7. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti, che deve comunque rappresentare la metà più uno dei consiglieri eletti.
8. Le deliberazioni concernenti la dismissione dei beni direttamente destinati alla realizzazione dei fini istituzionali devono prevedere il contestuale reinvestimento dei proventi nell’acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità istituzionali e devono essere adottate con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

ART. 11 – (IL SEGRETARIO E IL TESORIERE)
1. Al Segretario sono demandati i compiti di:

  • svolgere o sovraintendere allo svolgimento di tutte le attività tipiche di segreteria;
  • compilare e aggiornare il libro dei soci, rilasciare le tessere dell’Associazione firmandole e riscuotendo le quote sociali;
  • tenere in ordine la corrispondenza in arrivo e in partenza.

2. Il Segretario è tenuto a partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea redigendo gli appositi verbali che saranno trascritti ognuno sul registro di competenza.
3. Al Tesoriere sono demandati i compiti di:

  • svolgere tutta l’attività di natura finanziaria;
  • curare la regolare tenuta dei libri e dei documenti contabili;
  • eseguire le operazioni finanziarie deliberate dal Consiglio Direttivo;
  • pagare i fornitori;
  • predisporre i bilanci;
  • sorvegliare sul buon impiego dei fondi e tenere al corrente il Presidente sull’andamento finanziario dell’Associazione.

4. Qualora i compiti affidati dal presente Statuto al Segretario e al Tesoriere risultassero troppo onerosi, il Consiglio Direttivo potrà affidare l’espletamento di essi in tutto o in parte a collaboratori professionali che non facciano parte del Consiglio Direttivo, appositamente scelti e remunerati.

ART. 12 – (IL PRESIDENTE)

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale e giudiziale dell’Associazione. È eletto dall’Assemblea dei soci, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni 4 anni.
2. Egli presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull’esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione utile.

ART. 13 (COMITATO SCIENTIFICO)

1. Il Comitato scientifico è organo consultivo dell’Associazione ed è composto da un numero variabile di membri scelti e nominati dal Consiglio Direttivo tra le persone fisiche e giuridiche, o tra gli enti e le istituzioni, particolarmente qualificati, di professionalità e prestigio comprovati nelle materie di interesse dell’Associazione.
2. I componenti il Comitato durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
3. Il Comitato scientifico designa al proprio interno un Presidente e si riunisce su convocazione di questo, almeno una volta all’anno.
4. Il Comitato scientifico svolge funzioni tecnico-consultive in ordine al programma annuale delle attività e delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio Direttivo ne richieda espressamente il parere.
5. Il Comitato scientifico formula proposte motivate sulle attività dell’Associazione, esprime parere sui progetti ad esso sottoposti dal Consiglio Direttivo; esprime parere sui risultati delle attività intraprese dall’Associazione avuto riguardo al raggiungimento degli scopi.

ART. 14 – (ENTRATE E PATRIMONIO)

1. Per il perseguimento dei fini statutari e per garantire il funzionamento, l’Associazione dispone di un patrimonio costituito da:

  • beni mobili, se espressamente volti all’incremento del patrimonio, e immobili di proprietà che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo all’Associazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
  • quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari degli associati;
  • contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
  • proventi derivanti dalla realizzazione delle iniziative previste dal presente Statuto;
  • ricavato dell’organizzazione di raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente;
  • fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
  • ogni altra entrata derivante da attività commerciali e produttive marginali;
  • da tutti i beni mobili e immobili che saranno acquisiti a qualsivoglia titolo dell’Associazione.

2. Tutte le quote associative annuali e gli eventuali contributi integrativi non sono trasmissibili.
3. È vietata la distribuzione anche in modo indiretto di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione.
4. In caso di scioglimento per qualunque causa dell’Associazione, l’Assemblea in seduta straordinaria provvederà alla devoluzione del patrimonio dell’Associazione ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale operante in identico o analogo settore o comunque a fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 15 – (ESERCIZIO FINANZIARIO)

1. L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Il Consiglio Direttivo predispone annualmente il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo, che dovranno essere approvati dall’Assemblea. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale dell’Associazione o dai diversi organi eventualmente competenti, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati nel bilancio. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività dell’Associazione o per l’acquisto di beni strumentali, per l’incremento o il miglioramento della sua attività.
3. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
4. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, di riserve o di capitale durante la vita dell’Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ART. 16 – (CLAUSOLA DI RINVIO)

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del codice civile e le leggi vigenti in materia di associazioni di diritto privato, nonché la disciplina prevista per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

ART. 17 – (NORMA TRANSITORIA)

1. Gli organi dell’Associazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata dai Fondatori in sede di Atto costitutivo e verranno successivamente integrati.
I componenti gli organi così nominati resteranno in carica sino all’approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio successivo alla loro nomina.